preso atto della decisione 13 gennaio 2000 del magistrato inquirente, che ha revocato l'impugnato provvedimento, e della comunicazione 14 gennaio 2000 del reclamante, che conseguentemente chiede lo stralcio del gravame, con riconoscimento di ripetibili; atteso quindi che il reclamo è divenuto privo di oggetto e pertanto va stralciato dai ruoli, senza carico di tassa e di spese giudiziarie, ma con doveroso riconoscimento al reclamante di ripetibili, commisurate all'impegno professionale per un intervento senza particolari problemi fattuali e giuridici; visti gli art. 9 cpv. 6 e 280 ss. CPP, decide: 1. Il reclamo è evaso, in quanto divenuto privo di oggetto. 2.