{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-01-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1996-70602_2000-01-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=60946&nX40_KEY=4933340&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "205d72781a31db804c6358c80693d472"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1996.70602"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 17.01.2000 INC.1996.70602"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 17.01.2000 INC.1996.70602"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 17.01.2000 INC.1996.70602"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:20:13", "Checksum": "6de5ae8c712c0aa54aac4d11821814e7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 17.01.2000 INC.1996.70602\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nN. 706.96.2 L Lugano, 17 gennaio 2000\nIL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO\nDELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO\nClaudio Lepori\nsedente per statuire sul reclamo presentato il 30 dicembre 1999 da\n__________, 1929, fu __________\n(patrocinato dall’avv. Elio Brunetti, Lugano)\ncontro la decisione 23 dicembre 1999 del Procuratore pubblico avv. __________, che ha negato anticipato accesso alla perizia contabile esperita nel procedimento conseguente a segnalazione dell’Autorità cantonale di sorveglianza per l’acquisto di fondi da parte di stranieri e condotto contro il reclamante per titolo di bancarotta fraudolenta subordinatamente bancarotta semplice;\npreso atto della decisione 13 gennaio 2000 del magistrato inquirente, che ha revocato l'impugnato provvedimento, e della comunicazione 14 gennaio 2000 del reclamante, che conseguentemente chiede lo stralcio del gravame, con riconoscimento di ripetibili;\natteso quindi che il reclamo è divenuto privo di oggetto e pertanto va stralciato dai ruoli, senza carico di tassa e di spese giudiziarie, ma con doveroso riconoscimento al reclamante di ripetibili, commisurate all'impegno professionale per un intervento senza particolari problemi fattuali e giuridici;\nvisti gli art. 9 cpv. 6 e 280 ss. CPP,\ndecide:\n1. Il reclamo è evaso, in quanto divenuto privo di oggetto.\n2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.\n3. Lo Stato verserà al reclamante fr. 300.- a titolo di ripetibili.\n4. La presente decisione è definitiva.\n5. Intimazione:\ngiudice Claudio Lepori"}