La totale assenza di riferimenti ai fatti oggetto di inchiesta (perché l'incarto sarebbe noto) ed agli atti d'inchiesta, quelli sin qui effettuati, non solo nell'istanza ma anche in sede di reclamo, impediscono di principio (prima al magistrato inquirente di esprimersi con totale e chiara cognizione, poi a questo giudice di verificare) l'analisi della fondatezza e dell'effettiva necessità (di merito) delle prove proposte. Laddove un minimo d'analisi, sulla base delle motivazioni ipotizzate e degli atti individuati da questo giudice, è stata possibile, si è dovuto constatare che la motivazione era carente anche circa il dettaglio dell'utilità (pertinenza e rilevanza) della prova.