C. Le richieste di audizione testi (a prescindere dal fatto che alcune delle persone menzionate sembrano avere altri ruoli procedurali), appaiono d'acchito come poco o punto motivate in sede di richiesta di complemento; ciò giustifica respingimento delle richieste per insufficiente motivazione, come fatto dal magistrato inqirente, in applicazione (per nulla costitutiva di eccesso di formalismo) della giurisprudenza citata al considerando 4 b. della presente (decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.94.1).