Si afferma, genericamente (e apoditticamente), che la documentazione "attesta" che la Banca avrebbe dovuto accorgersi di quanto succedeva nel suo ambito. Nella decisione impugnata, il magistrato inquirente afferma che la documentazione in questione è irrilevante già per il solo fatto che l'operazione non vede coinvolti né l'accusato né la banca; tale affermazione non è contestata (in sede di reclamo) dall'accusato. Rilevanza e pertinenza della prova richiesta non solo non sono rese verosimili, ma neppure sono indicate (in relazione ai fatti oggetti d'inchiesta e agli accertamenti istruttori). B.17.