Che ciò sia disagevole al punto da costringere ad un’interruzione del pubblico dibattimento (che deve restare un’eccezione, come si evince dagli artt. 237 s. CPP), non basta: il Tribunale federale, discutendo di una perizia psichiatrica e dichiaratamente consapevole che l’assunzione di una tale prova in sede dibattimentale implichi inevitabilmente la sospensione del dibattimento, ha stabilito che non vi sono di principio prove che non possano essere assunte in sede dibattimentale (v. sentenza 13 ottobre 1998 della Corte di cassazione e revisione penale in re G.V. [6S.559/1998], consid. 1/c/bb p. 5-6).