Per quanto concerne la questione della possibilità di produrre la prova al pubblico dibattimento, quale elemento a sfavore dell'assunzione già nella fase predibattimentale, va detto che l'applicazione restrittiva (di tale rinvio) sostenuta dal reclamante non pare essere condivisa dall'attuale dottrina e giurisprudenza. Ciò ha condotto questo ufficio ad affermare che: