Infatti, sebbene si operi in una procedura che vuole in magistrato inquirente quale unico dominus (art. 193 CPP), con facoltà di liberamente assumere le prove che ritiene necessarie (pur nel rispetto del principio sancito dall'art. 176 cpv. 1 CPP) e con quella di decidere sulle prove richieste (dalle parti) solo in sede di deposito atti (REP 1997 n. 97), dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto che laddove possibile, ed in applicazione degli artt. 58 e 60 CPP, le parti notifichino indilatamente (ed in base al principio della buona fede processuale) le prove che ritengono necessario assumere senza attendere il deposito degli atti (L. Marazzi, Le prove nell'istruttoria predibattimentale, in