È opportuno prendere posizione, preliminarmente, in merito a tali considerazioni. b) Il concetto di novità della prova proposta così come esposto dal reclamante, cioè legato alla "conoscenza della sua rilevanza e pertinenza" è certamente condivisibile ma comporta, laddove l'elemento di prova era noto e poteva essere assunto in precedenza, un maggior onere di motivazione. Infatti, sebbene si operi in una procedura che vuole in magistrato inquirente quale unico dominus (art. 193 CPP), con facoltà di liberamente assumere le prove che ritiene necessarie (pur nel rispetto del principio sancito dall'art. 176 cpv.