1. Il reclamo, presentato tempestivamente dall'accusato contro una decisione a lui intimata, è ricevibile in ordine. L'istanza di complemento istruttorio è stata respinta, sostanzialmente, per insufficiente motivazione. La totale carenza di motivazione può giustificare la reiezione in ordine del reclamo (sentenza 13 marzo 2001, GIAR 463.2000.6). Nel caso in esame è difficile affermare carenza totale di motivazione per tutte le richieste, quindi si verificherà la sufficiente o insufficiente motivazione nell'ambito dell'analisi di merito di ogni singola richiesta.