Il magistrato inquirente, con decisione del 21 agosto 2003, ha respinto tutte le richieste di complemento in quanto non sufficientemente motivate in relazione alla loro rilevanza e pertinenza (abbondanzialmente negata) per le conclusioni di sua competenza e/o per carenza del requisito della novità. Per completezza si precisa che analogo destino è stato riservato alla richiesta di complementi presentata dalla parte civile _