{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-06-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1996-59102_2004-06-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=64663&nX40_KEY=4924322&nTrefferzeile=42&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "83e1880bb99e63b3f9ac3a236ea192c6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1996.59102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.06.2004 INC.1996.59102"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.06.2004 INC.1996.59102"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.06.2004 INC.1996.59102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:36:40", "Checksum": "12e371fdf6d2077e1d6287c87e82aa03", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.06.2004 INC.1996.59102\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNon c'è bisogno di disquisire più di tanto per confermare, in relazione alla richiesta in questione, la totale assenza di motivazione (con la decisione del magistrato inquirente che fa riferimento ad altro incarto - cfr. Decisione pag. 6), carenza per nulla \"sanata\" nel reclamo e che non permette a questo giudice (neppure per intuizione) di comprenderne la (eventuale) pertinenza e rilevanza.\nB.19.\nAnche in questo caso, le motivazioni menzionate nell'istanza e nel reclamo sono troppo generici, nonché privi di riferimento ai fatti oggetto d'inchieste ed agli accertamenti sin qui esperiti, per permettere a questo giudice una valutazione. Ha gioco facile il magistrato inquirente ad affermare (forzatamente altrettanto genericamente) assenza di pertinenza e rilevanza della prova richiesta in quanto i metodi usati da __________ per ottenere crediti non sono in alcun modo utili al chiarimento dei reati commessi dal reclamante. Affermazioni che __________, in sede di reclamo, si limita a controbattere asserendo che i rapporti __________ /__________ sono determinanti (per cosa?) in tutta la vicenda.\nQuesto giudice può avere il dubbio che alcuni (non meglio precisati) crediti siano stati concessi da __________, quale responsabile della Banca __________, a __________ o a sue società e che l'erogazione di questi crediti sia oggetto di un'ipotesi di amministrazione infedele (imputazione che in diritto - ma senza alcun riferimento ai fatti - figura sia sull'ordine d'arresto che sul deposito atti). Dopo aver avuto questo dubbio, sempre questo giudice, può ipotizzare che la documentazione relativa all'\"asserito credito\" possa servire a determinare o suffragare che nell'agire di __________, per rapporto agli ipotizzati crediti, non vi fosse intento di danneggiare la Banca, rispettivamente vi fosse convinzione che nessun danno ne sarebbe derivato. Tuttavia, il compito di questo giudice non è né quello formulare ipotesi sui fatti effettivamente oggetto d'indagine o/e sulle tesi difensive/accusatorie delle parti, né analizzare autonomamente tutto l'incarto per trarne indicazioni di fatto e di diritto che competono al giudice del merito (che, comunque, ha a disposizione perlomeno l'atto d'accusa che contiene indicazioni precise sui fatti e sulle imputazioni ritenute realizzate).\nAbbondanzialmente si rileva come dai verbali 8 novembre 2000, 20 febbraio 2001 e 16 marzo 2001 (tutti dell'accusato e con contestazioni/confronto con le affermazioni di __________), non emerga nulla che renda evidente la necessità di acquisire la documentazione in questione.\nB.20.\nIl documento (del 1995), di cui è chiesta l'acquisizione dalla Scuola cantonale propedeutica, dovrebbe servire a determinare \"a chi apparteneva la __________ \" (Istanza, pag. 4). Ora, dagli atti risulta che la __________ apparteneva a tale __________ (verbale __________ 20.06.2000, pag. 1).\nCosì come presentata e motivata, la richiesta è priva di rilevanza e pertinenza perché il fatto che si vuole dimostrare non è contestato. Se si vuole dimostrare altro, la motivazione è insufficiente.\nB.21.\nLa richiesta è stata ritirata (cfr. Reclamo, pag. 9).\nB.22.\nla richiesta è assolutamente priva di sufficiente motivazione, in particolare per quanto concerne la relazione tra la società __________ e le malversazioni (ai danni dei clienti della Banca __________, rispettivamente della banca stessa) oggetto d'inchiesta.\nC.\nLe richieste di audizione testi (a prescindere dal fatto che alcune delle persone menzionate sembrano avere altri ruoli procedurali), appaiono d'acchito come poco o punto motivate in sede di richiesta di complemento; ciò giustifica respingimento delle richieste per insufficiente motivazione, come fatto dal magistrato inqirente, in applicazione (per nulla costitutiva di eccesso di formalismo) della giurisprudenza citata al considerando 4 b. della presente (decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.94.1).\nAnche in sede di reclamo non vengono sempre specificati i rapporti dei testi indicati con l'oggetto dell'accertamento voluto e/o (rispettivamente, di questo con) i fatti oggetto d'imputazione.\nTutte le richieste sono carenti di motivazione e vanno respinte (e la decisione del magistrato va confermata) già per questo solo motivo.\nInoltre:\nC.1. e 2.\nNon é indicato come (per quale motivo ed in base a quali conoscenze) i testi possano attestare l'esistenza di un \"nero\" derivante da operazioni immobiliari. Soprattutto non è chiaro, né indicato (neppure in sede di reclamo), perché tale accertamento sia utile alle decisioni che il magistrato inquirente è chiamato a prendere al termine dell'istruttoria.\nC.3.\nLa motivazione è carente (se si preferisce assente) sia nell'istanza che nel reclamo (dove si rinvia, genericamente e senza indicarli, agli atti e alla \"nota\" conoscenza dell'incarto - sic! -).\nInoltre, vale qui anche quanto detto sub B.22.\nC.4.\nVisto il rinvio alla richiesta B.13 operato dall'istante/reclamante, si rinvia (anche in questa sede) a quanto affermato in relazione a tale richiesta.\nC.5.\nVale, mutatis mutandis, quanto detto sub C.1.\nInoltre, quanto il teste dovrebbe \"confermare\" risulta essere l'esistenza di un reato da imputare a persona che risulta sotto inchiesta almeno dal 2000 (cfr. verbale PP M. __________ 20.6.2000 da inc. __________).\nC.6. C.7. C.8. C.9. C.11.\nVale, mutatis mutandis, quanto detto sub C.1.\nC.10.\nLa richiesta è caduta/ritirata (Reclamo, pag. 11).\n"}