{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-06-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1996-59102_2004-06-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=64663&nX40_KEY=4924322&nTrefferzeile=42&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "83e1880bb99e63b3f9ac3a236ea192c6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1996.59102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.06.2004 INC.1996.59102"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.06.2004 INC.1996.59102"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.06.2004 INC.1996.59102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:36:40", "Checksum": "12e371fdf6d2077e1d6287c87e82aa03", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.06.2004 INC.1996.59102\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.\na)\nIn sede di reclamo, prima di sottolineare sufficiente motivazione delle sue richieste, nonché presenza delle condizioni di novità, pertinenza, rilevanza e non rinviabilità al dibattimento, __________ propone alcune considerazioni interpretative, in relazione ai concetti che, appunto, presiedono l'assunzione delle prove.\nÈ opportuno prendere posizione, preliminarmente, in merito a tali considerazioni.\nb)\nIl concetto di novità della prova proposta così come esposto dal reclamante, cioè legato alla \"conoscenza della sua rilevanza e pertinenza\" è certamente condivisibile ma comporta, laddove l'elemento di prova era noto e poteva essere assunto in precedenza, un maggior onere di motivazione. Infatti, sebbene si operi in una procedura che vuole in magistrato inquirente quale unico dominus (art. 193 CPP), con facoltà di liberamente assumere le prove che ritiene necessarie (pur nel rispetto del principio sancito dall'art. 176 cpv. 1 CPP) e con quella di decidere sulle prove richieste (dalle parti) solo in sede di deposito atti (REP 1997 n. 97), dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto che laddove possibile, ed in applicazione degli artt. 58 e 60 CPP, le parti notifichino indilatamente (ed in base al principio della buona fede processuale) le prove che ritengono necessario assumere senza attendere il deposito degli atti (L. Marazzi, Le prove nell'istruttoria predibattimentale, in REP 2000, pag. 39 ss., in particolare capitolo IV paragrafo 2.2 e citazioni). Pertanto, se non basta, per negare il carattere di novità di una prova, il fatto che l'assunzione avrebbe potuto essere richiesta in precedenza, neppure basta per conferirle tale carattere il semplice fatto che non sia stata ancora assunta e sia ritenuta rilevante da una parte o necessaria per il rispetto del principio del contraddittorio.\nc)\nAltrettanto condivisibile è la sottolineatura di (maggior) rigidità nella determinazione di pertinenza e rilevanza. Tuttavia, anche in questo caso la corretta verifica di tali pressupposti presuppone una motivazione non sommaria e la profonda conoscenza dell'incarto (che il reclamante pone come condizione per l'applicazione rigida dei criteri indicati - Reclamo, punto 2, pag. 3) non può limitarsi ad una presunzione per terzi, ma deve concretizzarsi nella motivazione delle richieste.\nd)\nPer quanto concerne la questione della possibilità di produrre la prova al pubblico dibattimento, quale elemento a sfavore dell'assunzione già nella fase predibattimentale, va detto che l'applicazione restrittiva (di tale rinvio) sostenuta dal reclamante non pare essere condivisa dall'attuale dottrina e giurisprudenza. Ciò ha condotto questo ufficio ad affermare che:\n\"Da un lato, va rammentato che la fase in cui si colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella dell’istruttoria predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati).\nPer costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile. Che ciò sia disagevole al punto da costringere ad un’interruzione del pubblico dibattimento (che deve restare un’eccezione, come si evince dagli artt. 237 s. CPP), non basta: il Tribunale federale, discutendo di una perizia psichiatrica e dichiaratamente consapevole che l’assunzione di una tale prova in sede dibattimentale implichi inevitabilmente la sospensione del dibattimento, ha stabilito che non vi sono di principio prove che non possano essere assunte in sede dibattimentale (v. sentenza 13 ottobre 1998 della Corte di cassazione e revisione penale in re G.V. [6S.559/1998], consid. 1/c/bb p. 5-6).\"\n(sentenza 15 settembre 2000 in re W., GIAR 260.2000.1)\nCionondimeno, e sebbene la facoltà per la difesa di proporre prove (già nella fase predibattimentale - art. 60 CPP) non costituisca diritto assoluto alla loro assunzione (DTF 106 Ia 162; DTF 115 Ia 101; DTF 106 IV 85), questo giudice è dell'opinione che occorra prestare attenzione a che questa limitazione non conduca allo \"svuotamento\" del principio (nonché della norma di cui all'art. 60 CPP che in parte lo concretizza) in presenza di un sistema processuale che, di fatto, conferisce un ruolo molto importante agli accertamenti in fase istruttoria (M. Rusca, L'influenza della CEDU sulla riforma dell'ordinamento penale ticinese, RDAT II 1992, p. 469 ss e 476; CEDU 24 maggio 1991 in re Q., Serie A no. 205), rispettivamente allorquando il rinvio della prova alla fase dibattimentale appare aleatorio.\n"}