{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-06-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1996-59102_2004-06-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=64663&nX40_KEY=4924322&nTrefferzeile=42&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "83e1880bb99e63b3f9ac3a236ea192c6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1996.59102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.06.2004 INC.1996.59102"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.06.2004 INC.1996.59102"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.06.2004 INC.1996.59102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:36:40", "Checksum": "12e371fdf6d2077e1d6287c87e82aa03", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.06.2004 INC.1996.59102\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nD.\nNel verbale 31 marzo 2000, al qui reclamante vengono contestate due ulteriori denunce (dichiarate del 18, rispettivamente 20, maggio 1998 - cf. verbale citato) di cui non è stata trovata traccia nell'elenco atti prodotto dal Ministero pubblico (cfr. \"indice elenco atti\", punto 5, dove è classata la denuncia del 1996).\nIn relazione a queste due denunce non è stata trovata la (eventuale) estensione dell'accusa (cfr. \"indice elenco atti\", punto 1 in particolare), che non risulta neppure dai verbali. Forse questa circostanza (assenza di estensione dell'accusa) spiega il motivo della duplice indicazione nella notifica del 28 maggio 2003 effettuata dal Procuratore pubblico alle parti (deposito atti ed esame atti), a meno che la stessa non sia da porre in relazione con l'altro nominativo menzionato sul documento e nei confronti del quale non risultano (sempre in base agli atti prodotti - cfr. \"indice elenco atti\" punto 1, nonché verbali 25 luglio 2000 e 20 febbraio 2001) promozioni d'accusa.\nÈ opportuno, a questo punto, ricordare che la fattispecie oggetto d'inchiesta e le ipotesi di reato indagate debbono emergere dall'incarto e possono essere solo il frutto del rapporto istituzionale tra il magistrato inquirente e le parti. Non è compito di questo giudice formulare ipotesi sulla base degli atti che gli vengono prodotti.\nE.\nA seguito della comunicazione di \"deposito atti\" ed \"esame atti\", __________ ha presentato istanza di complementi istruttori con scritto del 14 agosto 2003. In sostanza ha prodotto un documento, ne ha richiamati ventidue da varie persone e enti ed ha chiesto l'audizione di 11 persone (cfr. Istanza citata, punti A., B., C.). Sulle motivazioni si dirà nei considerandi di diritto.\nIl magistrato inquirente, con decisione del 21 agosto 2003, ha respinto tutte le richieste di complemento in quanto non sufficientemente motivate in relazione alla loro rilevanza e pertinenza (abbondanzialmente negata) per le conclusioni di sua competenza e/o per carenza del requisito della novità.\nPer completezza si precisa che analogo destino è stato riservato alla richiesta di complementi presentata dalla parte civile _________, con decisione anch'essa del 21 agosto 2003 (\"indice elenco atti\", punto 1).\nÈ scorrendo questa decisione che si comprende come le denunce 18 e 20 maggio 1998 alle quali si è accennato nel considerando D. della presente, sarebbero oggetto di un altro procedimento ed incarto (il __________) non trasmesso a questo ufficio (cfr. Osservazioni PP 4 settembre 2003) e non oggetto del deposito atti del 28 maggio 2003 (cfr. intestazione dell'atto di notifica).\nF.\nCon il reclamo qui in esame, __________ contesta la decisione del magistrato inquirente e ribadisce le richieste di prova, così come proposte con l'istanza del 14 agosto 2003, con la sola eccezione di un richiamo di documento e di un teste (cfr. Reclamo punti 3. B/21 e 3. C/10). Dopo una premessa sul concetto di sufficiente motivazione (che non deve costituire formalismo eccessivo) e di novità (che si confonde con la conoscenza della sua rilevanza e pertinenza e non con la sua semplice esistenza), il reclamante passa in rassegna le prove proposte sostenendo sufficiente motivazione dell'istanza originaria ed aggiungendo, per ognuna, alcune ulteriori (stringate) considerazioni.\nIl magistrato inquirente, con le osservazioni del 4 settembre 2003, ribadisce la sua decisione, per ognuna delle prove proposte. In conclusione chiede il respingimento del reclamo.\nLa parte civile __________ chiede il rigetto del reclamo e la conferma della decisione impugnata (Osservazioni 15 settembre 2003). A mente della resistente le prove proposte non sostenute da sufficienti motivazioni, sono irrilevanti, prive di pertinenza e in alcuni casi difettano pure del requisito di novità.\nLa parte civile __________, dal canto suo, ha comunicato di non opporsi alle richieste, pur non comprendendone l'utilità per tutte (Scritto parte civile __________ 11 settembre 2003).\nDelle altre argomentazioni/osservazioni delle parti, si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.\nConsiderato\nin diritto\n1.\nIl reclamo, presentato tempestivamente dall'accusato contro una decisione a lui intimata, è ricevibile in ordine.\nL'istanza di complemento istruttorio è stata respinta, sostanzialmente, per insufficiente motivazione. La totale carenza di motivazione può giustificare la reiezione in ordine del reclamo (sentenza 13 marzo 2001, GIAR 463.2000.6). Nel caso in esame è difficile affermare carenza totale di motivazione per tutte le richieste, quindi si verificherà la sufficiente o insufficiente motivazione nell'ambito dell'analisi di merito di ogni singola richiesta.\n"}