2 CPP), il reclamo va tutelato con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario), esente da spese giudiziarie e senza attribuzione di ripetibili né al reclamante per la poca chiarezza dell'impugnativa di dubbia tempestività né alla denunciante semplicemente rimessasi al giudizio di questa sede; richiamati i citati articoli di legge, nonché gli art. 280 e rel. CPP, decide: 1. Il reclamo è accolto come ai considerandi. 2. Non si percepiscono spese giudiziarie né si attribuiscono ripetibili. 3. La presente decisione è definitiva.