sul primo punto è doveroso un richiamo al patrocinatore del reclamante ad un minimo di dovuta educazione, mentre per quanto concerne il secondo può valere l'argomentazione avanzata con la primitiva istanza; - premesso che il reclamo non può essere considerato nella sua ottica di denegata giustizia formale, in quanto concerne una ben definita richiesta processuale (accesso agli atti) alla quale è stata data sollecita puntuale risposta (ancorché negativa), e che l'apparente tardività dell'impugnativa, come ponderatamente valutato dal magistrato inquirente, non merita approfondimento, la stessa originaria istanza potendo nuovamente essere