Allora, per quanto concerne le richieste prove peritali, si ha innanzitutto e per entrambe, che manca - a causa dell'atteggiamento del reclamante - la completa documentazione, per cui fanno difetto sufficienti dati oggettivi per consentire l'opera del perito, che ha da essere concreta e non ipotetica. In tale evenienza una perizia non ha senso e la corrispondente richiesta non va accolta (decisione 6 aprile 1994 in re er. I.M., GIAR 266.94.1).