In altra prospettiva, salvo sostanziale modifica dell'assetto probatorio che le renda successivamente attuali, alla conclusione dell'istruttoria non sono ammesse prove con richiesta anticipata, ma giĆ  definitivamente reiette (decisione 3 novembre 1993 in re G.G., GIAR 862.93.1). Allora, per quanto concerne le richieste prove peritali, si ha innanzitutto e per entrambe, che manca - a causa dell'atteggiamento del reclamante - la completa documentazione, per cui fanno difetto sufficienti dati oggettivi per consentire l'opera del perito, che ha da essere concreta e non ipotetica.