Di certo la sede qualificata per presentare nuove prove è quella del deposito atti istituito dall'art. 196 CPP, ma già in corso di istruttoria le parti devono farsi attive per consentire conforme e tempestiva conduzione dell'inchiesta (v. decisione 22 luglio 1993 in re K.M., GIAR 25.93.2). In altra prospettiva, salvo sostanziale modifica dell'assetto probatorio che le renda successivamente attuali, alla conclusione dell'istruttoria non sono ammesse prove con richiesta anticipata, ma già definitivamente reiette (decisione 3 novembre 1993 in re G.G., GIAR 862.93.1).