Trattasi di prossimi atti istruttori che posso, se voglio tranquillamente predisporre in intesa con il mio legale" Ora risulta dagli atti che nessuna collaborazione è stata portata, né con presentazione di documentazione né tanto meno con comparizione per interrogatori ed eventuali confronti. Di certo la sede qualificata per presentare nuove prove è quella del deposito atti istituito dall'art. 196 CPP, ma già in corso di istruttoria le parti devono farsi attive per consentire conforme e tempestiva conduzione dell'inchiesta (v. decisione 22 luglio 1993 in re K.M., GIAR 25.93.2).