l'interrogatorio di parti civili e testimoni e confronti con lo stesso accusato. Con decisione 7 settembre 1999, il magistrato inquirente ha respinto integralmente queste domande, considerate defatigatorie, al limite della temerarietà e tardive, considerato che la documentazione contabile per eventuali ricostruzioni venne sottratta dall'istante, rimanendo quest'ultimo peraltro latitante. Il reclamo in oggetto, dopo aver censurato la lacunosità della motivazione addotta dal Procuratore pubblico, ripropone tutti i mezzi di prova, in sostanza con le stesse argomentazioni.