{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-03-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1996-41803_2000-03-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56917&nX40_KEY=4933337&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "be3df9f526ba3ceda8946732d9ebd10b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1996.41803"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.03.2000 INC.1996.41803"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.03.2000 INC.1996.41803"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.03.2000 INC.1996.41803"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:37:49", "Checksum": "df1989ad2c15ea78aedaee0729e82727", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.03.2000 INC.1996.41803\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.\nSe è ben vero che i complementi in discussione si riferiscono alla fattispecie istruita, come la primitiva istanza così il gravame in oggetto non meritano tutela.\nGiova in proposito ricordare che __________ già in sede del citato interrogatorio del 14 settembre 1995 era stato invitato ad attiva collaborazione e meglio:\n\"Nell'interesse della mia difesa, l'interrogante mi fa presente che sarebbe opportuno permettere la ricostruzione dell'inventario da me sottratto, circa il suo destino, nonché fornire spiegazioni circa quelle società, in particolare quelle inglesi oggi citate, permettendo semmai, preciso interrogatorio dei responsabili sulla destinazione documentata dell'inventario sottratto.\nL'interrogante mi invita pure a voler quantificare e documentare le mie avanzate pretese, per <diritto di ritenzione>.\nTrattasi di prossimi atti istruttori che posso, se voglio tranquillamente predisporre in intesa con il mio legale\"\nOra risulta dagli atti che nessuna collaborazione è stata portata, né con presentazione di documentazione né tanto meno con comparizione per interrogatori ed eventuali confronti. Di certo la sede qualificata per presentare nuove prove è quella del deposito atti istituito dall'art. 196 CPP, ma già in corso di istruttoria le parti devono farsi attive per consentire conforme e tempestiva conduzione dell'inchiesta (v. decisione 22 luglio 1993 in re K.M., GIAR 25.93.2). In altra prospettiva, salvo sostanziale modifica dell'assetto probatorio che le renda successivamente attuali, alla conclusione dell'istruttoria non sono ammesse prove con richiesta anticipata, ma già definitivamente reiette (decisione 3 novembre 1993 in re G.G., GIAR 862.93.1).\nAllora, per quanto concerne le richieste prove peritali, si ha innanzitutto e per entrambe, che manca - a causa dell'atteggiamento del reclamante - la completa documentazione, per cui fanno difetto sufficienti dati oggettivi per consentire l'opera del perito, che ha da essere concreta e non ipotetica. In tale evenienza una perizia non ha senso e la corrispondente richiesta non va accolta (decisione 6 aprile 1994 in re er. I.M., GIAR 266.94.1). Inoltre, ed in punto a quella di carattere contabile e societario, il 21 maggio 1996, il Procuratore pubblico ebbe a formalmente notificare al patrocinatore di __________ che \"circa la sua richiesta di ricostruzione della contabilità __________ ritengo la stessa ingiustificata nell'ambito della fattispecie\", con richiamo del diritto di reclamo a norma di legge (AI 35): questa decisione non venne impugnata (ma solo il rifiuto di accesso agli atti, contemporaneamente pronunciato [v. incarto GIAR 418.96.1]).\nPer quanto concerne le richieste di prove testimoniali anche in confronto, valgono gli stessi richiami di sostanziale tardività, non avendo __________ in precedenza e nonostante puntuali solleciti fornito disponibilità, anche nella sua prospettiva di difesa. Il magistrato inquirente bene e puntualmente specifica nelle sue osservazioni, alle quali si rinvia, le ragioni dell'inutilità e carente pertinenza di queste audizioni alla conclusione della fase predibattimentale. In proposito occorre infatti confermare che lo scopo dell'istruzione formale (art. 189 CPP) è quello di sottoporre ad un preventivo esame l'accusa contro una persona per consentire al Procuratore pubblico di determinarsi sulla desistenza del procedimento o alternativamente sulla messa in stato di accusa, né spetta a questo giudice di entrare in discorsi e apprezzamenti di fondo come proposto con il reclamo e contrastato dalle parti civili, quando non sia evidente e liquida la tesi di una parte al procedimento. D'altro canto prove testimoniali possono se del caso essere proposte all'autorità giudiziaria competente per il merito.\n4.\nIl reclamo è di conseguenza integralmente respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario), tassa e spese giudiziarie andando a carico del reclamante soccombente.\nSempre a ragione della sua soccombenza, __________ è tenuto al versamento alle parti civili resistenti di congrue ripetibili, conformemente a quanto stabilito dall’art. 9 cpv. 6 CPP. In concordanza con la giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali (v. tra altre la sentenza 19 febbraio 1998 in re A.L., CRP 60.96.407), si supplisce alla lacuna di questa norma, che non indica nessun criterio per la sua attuazione in concreto, applicando per analogia le norme del CPC, segnatamente l’art. 150, per cui si attribuisce un’indennità per gli onorari di patrocinio corrispondente al presumibile impegno professionale.\nPer i quali motivi,\nrichiamati i citati articoli di legge,\ndecide:\n1. Il reclamo è integralmente respinto.\n2. La tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese giudiziarie di fr. 50.- sono a carico di __________.\n3. __________ verserà alle parti civili l’importo di fr. 600.- a titolo di ripetibili.\n4. La presente decisione è definitiva.\n5. Intimazione:\n- avv. __________, per sé e per il reclamante (con copia delle osservazioni del Procuratore pubblico e delle parti civili);\n- avv. __________, per sé, per l'avv. __________ e per le parti civili (con copia delle osservazioni del Procuratore pubblico);\n- Procuratore pubblico avv. __________, sede (con l'incarto di ritorno e con copia delle osservazioni delle parti civili).\ngiudice __________"}