{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-03-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1996-41803_2000-03-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56917&nX40_KEY=4933337&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "be3df9f526ba3ceda8946732d9ebd10b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1996.41803"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.03.2000 INC.1996.41803"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.03.2000 INC.1996.41803"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.03.2000 INC.1996.41803"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:37:49", "Checksum": "df1989ad2c15ea78aedaee0729e82727", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.03.2000 INC.1996.41803\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nN. 418.96.3 L Lugano, 13 marzo 2000\nIL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO\nDELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO\n__________\nsedente per statuire sul reclamo presentato il 17 settembre 1999 da\n__________\n(patrocinato dall'avv. __________)\ncontro la decisione 7 settembre 1999 del Procuratore pubblico avv. __________, che ha rifiutato complementi di prova nel procedimento penale pendente a suo carico per titolo di reati patrimoniali e documentali;\nviste le osservazioni 27 settembre 1999 del magistrato inquirente e 30 settembre 1999 delle parti civili __________, __________, e __________ (tutte patrocinate dagli avv. __________ e __________), concordemente concludenti per la reiezione del reclamo;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto\nin fatto:\nA.\nQuesto Ufficio giudiziario ha già avuto modo di chinarsi sulla fattispecie oggetto di procedimento a carico di __________, segnatamente con decisione 12 maggio 1997 (inc. GIAR 418.96.2), nella quale venne così riassunta:\n\"In sostanza si può ritenere che, con scritto 17.2.1993, la __________ (__________qui di seguito), __________, __________ ed __________ hanno sporto denuncia penale contro __________ per titolo di appropriazione indebita, falsità in documenti, sottrazione di documenti, amministrazione infedele e truffa.\n__________ ha costituito, il 7.1.1988 a __________, la __________ con capitale - al momento della denuncia - di fr. 450'000.-- e della quale lo stesso __________ viene indicato quale azionista di maggioranza e direttore dal 1988 al 1991.\nLa __________, nello svolgimento della sua attività, risulta avere contratto numerosi debiti con vari istituti di credito, impegni garantiti dai denuncianti che, per evitare il fallimento della __________, hanno dovuto pagare gli importi rilevanti elencati a pag. 3 di denuncia.\nSecondo l'esposto dei denuncianti __________ ha abbandonato, senza avviso ai soci, il Ticino nell'estate del 1991 senza più farsi vedere presso il posto di lavoro in Via __________ ed asportando - trasferendolo illecitamente all'estero - \"l'intero inventario di pietre preziose ed anelli\".\nA seguito di intervento dell'avv. __________ presso il legale di __________ risulta che una parte dei gioielli e delle pietre preziose é stata riconsegnata.\nLa valutazione delle gioie e pietre ritornate ha fatto nascere nei denuncianti il sospetto di sopravvalutazione di buona parte dei pezzi consegnati, da qui l'ulteriore ipotesi di truffa a carico di __________.\nStando all'esposto __________, con la sua partenza, avrebbe inoltre asportato i libri di cassa della __________ e non ha più presentato rendiconto alcuno per le vendite di merce della ditta, mentre in precedenza non avrebbe sostanziato asserite provvigioni a terzi mai documentate.\nNell'esposto di denuncia vengono ancora evidenziati sospetti per vendite fittizie di beni societari a danno della __________ e degli altri azionisti.\n__________ viene infatti accusato di avere fornito, nel luglio 1991, merce per valori importanti alle società __________ (per oltre 800'000.-- Fr.), __________ (per oltre fr. 700'000.--) ed alla __________ (per oltre fr. 131'000.--) senza contro prestazione da parte di queste ditte. Interpellata la __________ ha comunicato che gli oggetti dovrebbero essere in \"vs. possesso a __________ \", da qui il sospetto di reato.\nNell'esposto di denuncia viene poi indicata, a pag. 12 e segg., ulteriore ipotesi di truffa in danno dei denuncianti con riferimento al prospettato acquisto di partecipazione, tramite terza società, della __________, affare non andato a buon fine.\nDa ultimo __________ si sarebbe impossessato di cambiali __________ incassandole in Italia tramite __________, senza riversare a __________ (e neppure ai garanti) le somme incassate.\"\nSi ricorda ancora che, in sede di verbale 14 settembre 1995 (pag. 5 AI 24 dell'inc. MP 1320/1993), il Procuratore pubblico ha promosso l'accusa contro __________ per titolo di truffa, appropriazione indebita, falsità in documenti e soppressione di documenti.\nB.\nCon atto del 26 marzo 1999 il Procuratore pubblico ha disposto il deposito degli atti, a norma dell'art. 196 CPP.\nCon allegato 12 aprile 1999, __________ ha criticato la manchevole conduzione dell'istruttoria, in un procedimento sicuramente complicato, senza però verifica del comportamento delle vittima in relazione all'ipotesi di truffa, ed ha postulato l'assunzione di numerose prove, in particolare: 1. l'allestimento di una perizia giudiziaria di carattere contabile e societario; 2. l'allestimento di una perizia giudiziaria su inventario e valore delle pietre preziose; 3. l'interrogatorio di parti civili e testimoni e confronti con lo stesso accusato.\nCon decisione 7 settembre 1999, il magistrato inquirente ha respinto integralmente queste domande, considerate defatigatorie, al limite della temerarietà e tardive, considerato che la documentazione contabile per eventuali ricostruzioni venne sottratta dall'istante, rimanendo quest'ultimo peraltro latitante.\nIl reclamo in oggetto, dopo aver censurato la lacunosità della motivazione addotta dal Procuratore pubblico, ripropone tutti i mezzi di prova, in sostanza con le stesse argomentazioni. Ricordato che tanto il magistrato inquirente, quanto le parti civili, con le rispettive osservazioni, chiedono la reiezione integrale del reclamo, si aggiunge che delle contrapposte ragioni delle parti si terrà conto più innanzi, e se necessario, per evitare inutili ripetizioni.\ne considerando\nin diritto:\n"}