- si ha ritardata giustizia quando, in violazione dell'art. 29 Cost. (che specificamente garantisce il "diritto … ad essere giudicato entro un termine ragionevole"), l'autorità cui compete una decisione non vi pone mano oppure, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze rispettivamente quando il ritardo non è contenuto nei limiti normali corrispondenti alle esigenze dell'istruttoria o derivanti dalla complessità del procedimento o ancora, ma in misura minore, dal numero delle pratiche pendenti dinnanzi all'autorità in mora (decisione 23 agosto 2000 in re A.B., GIAR 459.2000.1);