Sulla pretesa contraddittorietà delle due perizie in oggetto, il reclamante sembra dimenticare che la seconda è stata proprio voluta per trasferire il discorso dell’esperto dal piano generico e dottrinale a quello concreto del confronto con la fattispecie oggetto del procedimento. Il tema è stato più volte trattato nel corso dell’istruttoria e segnatamente con la citata decisione del 7 ottobre 1998, che in particolare ha rilevato: