Proprio sul tema, la decisione 7 ottobre 1998 aveva analogamente rilevato: “A ragione la parte civile ha richiamato l’art. 146 cpv. 3 CPP per il quale “il perito, prima di dare il suo parere, può chiedere altri chiarimenti ed anche l’audizione di testimoni o dell’accusato”, dove va sottolineato l’aggettivo “altri” a significare che di massima il perito ha accesso agli atti istruttori acquisiti sino al momento del suo intervento. Infatti la perizia giudiziaria non è solo un mero esercizio accademico o scientifico fine a sé stesso, ma bensì l’applicazione delle “cognizioni speciali” di cui all’art. 142 cpv. 1 CPP, ad una determinata concreta fattispecie: