se differenze ci dovessero essere, desidero poterle commentare io, direttamente nel referto peritale, e non a caldo, nel dibattimento processuale”. Il dott. __________ non ha fatto altro che avvalersi di una comprensibile facoltà di legge, e cioè “chiedere altri chiarimenti”, essendogli consentito - segnatamente e per quanto qui concerne - “durante l’istruttoria … di esaminare gli atti”, come in modo chiaro previsto dall’art. 146 cpv. 3 CPP. Proprio sul tema, la decisione 7 ottobre 1998 aveva analogamente rilevato: “A ragione la parte civile ha richiamato l’art. 146 cpv.