Il reclamo, nelle premesse, denuncia la scarsa personale esperienza del perito giudiziario, che peraltro non ha spiegato tutto e si è dimostrato contraddittorio, e di seguito ribadisce le argomentazioni dell’istanza, dopo aver in uno evidenziato che mai vennero in passato rifiutati chiarimenti di perizie, e che dar per scontata l’emanazione di un atto di accusa costituisce inammissibile pregiudiziale. A sua volta, nelle osservazioni al reclamo, il Procuratore pubblico, precisando che la sua determinazione sul seguito del procedimento è consona ai contenuti dell’art. 196 CPP, si conferma nella propria decisione, i contenuti del reclamo costituendo semplici valutazioni di parte.