Inoltre vengono ribadite le argomentazioni dell’inesperienza personale del dott. __________, di suoi criteri di valutazione che non gli competono, di chiarimenti peritali manchevoli o errati. Per il Procuratore pubblico il fatto che una parte non condivida una perizia non è motivo di estromissione della stessa, ferma restando anche in questo caso la facoltà di citazione al dibattimento. D’altro canto il referto del dott. __________, che “ha risposto in modo chiaro e nei limiti del mandato affidatogli”, è poi stato completato dal prof. __________, secondo le sue ampie e diverse esperienze farmacologiche.