2.2 Atteso che saranno anche in discussione attività istruttorie peritali, in proposito si richiama quanto illustrato nella ricordata decisione 7 ottobre 1998 (inc. GIAR 926.95.5: si veda anche REP 1997 n. 97): "Tra le prove a disposizione delle autorità inquirenti e giudicanti vi è la perizia ossia il ricorso all'esperto ogniqualvolta occorre stabilire fatti e circostanze all'accertamento dei quali siano indispensabili speciali cognizioni (art. 142 cpv. 1 CPP, nella sostanza ripreso dagli art. 96 cpv. 1 CPP/1942 e 97 cpv. 1 CPP/1996, per cui vale quanto assunto nella decisione 3 maggio 1994 in re A.F., GIAR 197.94.1, come qui di seguito ribadito;