1 CPP: sarebbe assurdo e contrario a competenze e doveri del Procuratore pubblico, una conclusione da parte sua dell’attività inquirente senza determinazione sul seguito della requirenza. Altro è il discorso della fondatezza di questo pur necessario divisamento, verificabile e da verificare presso altre istanze di merito o ricorsuali: nella fase predibattimentale in questa sede nel contesto della completazione dell’istruzione formale per moto delle parti, ferme restando le considerazioni qui sopra esposte.