Infatti lo scopo dell’istruzione formale (art. 189 CPP) è quello di preventivamente accertare l’accusa di reato contro una determinata persona, affinché il Procuratore pubblico possa ragionatamente pronunciare l’abbandono oppure l’atto o il decreto di accusa (v. Messaggio aggiuntivo 20 marzo 1991 concernente la revisione totale del CPP, pag. 21). Tale accertamento consiste nel convincimento personale del magistrato inquirente di aver raggiunto proprio questo scopo, quindi con sufficiente materiale probatorio, per cui procede come al menzionato art. 196 cpv. 1 CPP: