{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1995-92606_2000-02-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56895&nX40_KEY=4933339&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7e77b353eecafb122fb90d74259ed83d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1995.92606"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.02.2000 INC.1995.92606"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.02.2000 INC.1995.92606"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.02.2000 INC.1995.92606"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:37:16", "Checksum": "1b6238d8065f4c734b5c2ab4258b25a4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.02.2000 INC.1995.92606\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.3\nLa richiesta di estromissione dei referti del dott. __________ (v. il corrispondente classatore C) appare tardiva – come ben sottolineato dalla parte civile __________ - ed è decisamente insostenibile.\nIl reclamante ha avuto modo da\ntempo di conoscere i contenuti di queste perizie, prendendo anche doviziose\nposizioni fattuali e scientifiche (come la citato esposto 19 e 20 dicembre 1995\n(class. C doc. _), senza mai nulla eccepire al di là di divergenze\ninterpretative e della mancanza di sufficiente esperienza del perito, per così\ndire sanata con le completazioni del prof.\n__________, professionista con altre qualifiche. Solo in questa sede viene\nsbandierata, con impropri riferimenti, la lettera 7 novembre 1995 del dott.\n__________, distorcendone inammissibilmente il senso, quasi che il perito\navesse chiesto al magistrato inquirente di suggerirgli come redigere il referto:\ne se fosse vero il dott. __________ avrebbe dovuto insorgere con maggior\ntempestività, eventualmente che con istanza di ricusa. Ora il dott. __________\nscrisse (class. C doc. _):\n“… vorrei sapere come voi avete potuto ricostruire gli eventi prima della somministrazione del medicamento, nel senso che vorrei controllare in che misura questa vostra ricostruzione corrisponda alla mia. E’ utile per la stesura del reperto, nel senso che non vedo l’utilità che qualcuno poi mi sottolinei delle differenze nella ricostruzione: se differenze ci dovessero essere, desidero poterle commentare io, direttamente nel referto peritale, e non a caldo, nel dibattimento processuale”.\nIl dott. __________ non ha fatto altro che avvalersi di una comprensibile facoltà di legge, e cioè “chiedere altri chiarimenti”, essendogli consentito - segnatamente e per quanto qui concerne - “durante l’istruttoria … di esaminare gli atti”, come in modo chiaro previsto dall’art. 146 cpv. 3 CPP. Proprio sul tema, la decisione 7 ottobre 1998 aveva analogamente rilevato:\n“A ragione la parte civile ha richiamato l’art. 146 cpv. 3 CPP per il quale “il perito, prima di dare il suo parere, può chiedere altri chiarimenti ed anche l’audizione di testimoni o dell’accusato”, dove va sottolineato l’aggettivo “altri” a significare che di massima il perito ha accesso agli atti istruttori acquisiti sino al momento del suo intervento. Infatti la perizia giudiziaria non è solo un mero esercizio accademico o scientifico fine a sé stesso, ma bensì l’applicazione delle “cognizioni speciali” di cui all’art. 142 cpv. 1 CPP, ad una determinata concreta fattispecie: in caso contrario - e come vorrebbe l’accusato - basterebbe far capo alla voce descrittiva del Dormicum nel Kompendium svizzero dei medicamenti per aver contezza dei suoi effetti di amnesia (v. mappetta Medico cantonale, doc. _ all. B).”\nNé il dott. __________ ha minimamente lasciato intendere prospettiva di manipolazione, ma intento di completezza, anche in presenza di divergenze, che esplicitamente vuole affrontare in modo tempestivo, ma non assolutamente nascondere o manipolare.\nPer quanto attiene alle contestazioni sui contenuti dei referti, si ha che la parziale incompetenza del dott. __________ ha trovato rimedio con l’intervento completivo del prof. __________ e per il rimanente costituiscono diverso approccio alla tematica, senza dimostrazione di insostenibilità dell’operato del primo perito.\n3.4\nInvano si cercherebbero puntuali rilievi di insufficienza dei referti del prof. __________, tanto nell’istanza di complemento, quanto nel reclamo: vi sono solo generici cenni a contraddizioni, assurdità, divergenze rispetto alla letteratura, incomprensione delle domande, il che è in contrasto con l’obbligo di motivazione e porta all’irricevibilità di entrambi gli allegati. Né ben si comprende il cenno – senza particolare seguito – alla “scarsa esperienza personale pratica” del prof. __________, pur sempre docente e responsabile del Dipartimento di anestesia della Clinica Universitaria di __________, senza mai altre censure sulla sua specifica preparazione, che appare ovvia.\nSulla pretesa contraddittorietà delle due perizie in oggetto, il reclamante sembra dimenticare che la seconda è stata proprio voluta per trasferire il discorso dell’esperto dal piano generico e dottrinale a quello concreto del confronto con la fattispecie oggetto del procedimento. Il tema è stato più volte trattato nel corso dell’istruttoria e segnatamente con la citata decisione del 7 ottobre 1998, che in particolare ha rilevato:\n“Non occorre ripetere che l’accertamento centrale del procedimento in corso non è l’effetto del Dormicum in genere, secondo la scienza farmacologica, anestesiologica o in più statistica, ma bensì le conseguenze concrete del farmaco iniettato alla signora __________ in vista della gastroscopia quel mattino del 16 ottobre 1995.”\n"}