{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1995-92606_2000-02-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56895&nX40_KEY=4933339&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7e77b353eecafb122fb90d74259ed83d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1995.92606"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.02.2000 INC.1995.92606"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.02.2000 INC.1995.92606"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.02.2000 INC.1995.92606"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:37:16", "Checksum": "1b6238d8065f4c734b5c2ab4258b25a4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.02.2000 INC.1995.92606\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.2\nE’ d’uopo riprendere la citata decisione 7 ottobre 1998 (GIAR 926.95.5), che ha respinto il reclamo del dott. __________ su quesiti peritali ed accesso agli atti istruttori da parte del prof. __________, in quanto già risolve in gran parte le censure qui nuovamente addotte.\nSulla fattispecie da chiarire venne allora riassuntivamente costatato quanto segue:\n“Con verbale 16 ottobre 1995 (n. A 1 dell’inc. MP\n6536/95, al quale si riferiscono anche le successive citazioni di atti),\n__________ ha segnalato rispettivamente denunciato di aver subito abuso\nsessuale da parte del dott. __________, dopo iniezione di Dormicum in vista di una\ngastroscopia. La denunciante non ha ricordo di questi fatti, asseritamente per\neffetto del Dormicum, ipnotico sedativo a breve durata con possibile effetto\ncollaterale di amnesia anterograda e retrograda: essa si è accorta di essere\nstata posseduta per costatazioni successive, che non è qui il caso di\ndettagliare. Infatti il dott. __________ ha ammesso sin dall’inizio del\nprocedimento di aver avuto un rapporto carnale completo con la signora\n__________, ma a di lei insistenza e prima della somministrazione di Dormicum e\nAtropina, pure possibile causa di amnesia retrograda (verbale 17 ottobre 1998,\nn. B 1, pag. 2 in fine). Entrambe le parti hanno ricordato di aver avuto anni\naddietro una breve relazione amorosa.”\ne sulle problematiche peritali:\n“Risulta alquanto evidente l’importanza dell’accertamento dell’influsso dei sedativi e segnatamente del farmaco Dormicum sul ricordo - riferito a tempi e situazione interpersonale del concubito - mantenuto dalla signora __________, importanza implicitamente evocata dalla difesa sin dall’inizio del procedimento (v. lettera 18 ottobre 1995, mappetta corrispondenza, doc. _ e successivi doc. _) ed immediatamente recepita dal magistrato inquirente, che già il 19 ottobre 1995 ha ordinato una perizia medica affidata al dott. __________, intesa a “determinare gli effetti collaterali del farmaco DORMICUM (Roche) con particolare riferimento ad amnesie o a disturbi della memoria, sia in termini generali, sia con specifico riferimento alla persona della denunciante, cui tale farmaco venne somministrato...”, essendo qui di pregio ricordare che il quesito peritale 1 B a quest’ultimo proposito chiedeva “se dall’analisi della denunciante emergano segni di effetti collaterali ed in particolare di disturbi della memoria persistenti, attribuibili alla somministrazione di Dormicum” (v. classatore perizia dott. __________, doc. _). Il perito ha affrontato la sua opera sulla base tra altro degli atti istruttori sino a quel momento acquisiti (v. comunicazione 16 novembre 1995 del magistrato inquirente, class. cit., doc. _) e su di un colloquio con la signora __________, come ricordato nella perizia, rassegnata il 6 dicembre 1995 (class. cit., doc. _). Giova rilevare che non vi è stata contestazione sui quesiti peritali né in seguito e come tale sulla produzione del perito, salvo iniziale preoccupazione sulle competenze specifiche del dott. __________ in prospettiva farmacologica (v. lettera 23 ottobre 1995 della difesa, mappetta corrispondenza, doc. _) e comprensibilmente poi sull’apprezzamento di merito della perizia (v. lettera 19 dicembre 1995 della difesa, classatore perizia dott. __________, doc. _).\nIl dott. __________ avendo comunque precisato di avere un’esperienza diretta soprattutto sulla somministrazione del Dormicum per via orale, il Procuratore pubblico ha inteso far capo ad un perito qualificato in anestesiologia (v. lettera 16 gennaio 1996, mappetta prof. __________, doc. _), come al decreto 5 marzo 1996, al quale appunto ha fatto seguito il referto peritale 9 aprile 1996 del prof. dott. __________ (mapp. cit., doc. _). Con nuovo decreto 14 settembre 1998, il Procuratore pubblico ha sottoposto a quest’ultimo perito quesiti supplementari “finalizzati a chiarire alcuni aspetti rimasti parzialmente irrisolti”, segnatamente a verificare la correlazione dei dati scientifici e di esperienza con il vissuto della signora __________ (mapp. cit., doc. _).”\n"}