{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1995-92606_2000-02-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56895&nX40_KEY=4933339&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7e77b353eecafb122fb90d74259ed83d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1995.92606"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.02.2000 INC.1995.92606"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.02.2000 INC.1995.92606"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.02.2000 INC.1995.92606"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:37:16", "Checksum": "1b6238d8065f4c734b5c2ab4258b25a4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.02.2000 INC.1995.92606\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.1\nCome asseritamente già motivato a suo tempo con esposto 20 dicembre 1995, l’istanza di complemento del 12 febbraio 1999 (pag. 5 e segg.) ha chiesto l’estromissione delle perizie del dott. __________ – e subordinatamente la sua audizione “per i chiarimenti d’ordine e di merito” – sostanzialmente per avere il perito chiesto al magistrato inquirente, con lettera del 7 novembre 1995, “informazioni sufficienti per allestire referto peritale conforme agli accertamenti eseguiti dagli inquirenti, così da elidere ogni differenza nella ricostruzione”. Inoltre vengono ribadite le argomentazioni dell’inesperienza personale del dott. __________, di suoi criteri di valutazione che non gli competono, di chiarimenti peritali manchevoli o errati.\nPer il Procuratore pubblico il fatto che una parte non condivida una perizia non è motivo di estromissione della stessa, ferma restando anche in questo caso la facoltà di citazione al dibattimento. D’altro canto il referto del dott. __________, che “ha risposto in modo chiaro e nei limiti del mandato affidatogli”, è poi stato completato dal prof. __________, secondo le sue ampie e diverse esperienze farmacologiche.\nIl reclamo si limita a ribadire le argomentazioni dell’istanza di complemento, con gratuite apodittiche affermazioni circa la “scandalosa lettera” del 7 novembre 1995 e “l’intempestiva e, quindi, illecita” pregiudiziale del rinvio a giudizio.\nAnche il Procuratore pubblico in proposito sostanzialmente ribadisce i suoi precedenti assunti.\nLa parte civile __________ fa\npresente che le censure dell’accusato sono tardive, non avendo in particolare\npromosso alcun atto di ricusa e di contro\navendo fatto capo ai rilievi peritali del dott. __________ in corso di\nistruttoria, citando segnatamente il confronto tra le parti dell’11 aprile 1997\n(cfr. la trascrizione class. B doc. _).\nIn punto all’operato del dott. __________, l’istanza di complemento (par. n. 1), ha evidenziato divergenze tra i due referti sulla sussistenza di amnesie nel caso di specie, risposte contrarie alla letteratura, malcompreso senso delle domande ed ignoranza dell’aspetto soggettivo, per cui il perito va citato per i necessari chiarimenti: viene preannunciata la produzione di una perizia privata.\nIl Procuratore pubblico, con l’impugnata decisione, ha respinto il mezzo di prova, escludendo incompletezza dei referti, che non sono in contraddizione tra di loro, il primo avendo carattere generico ed il secondo di completazione con diretto riferimento alla fattispecie dibattuta, il reclamante rimanendo libero di produrre perizie di parte e di far citare il dott. __________ al dibattimento.\nIl reclamo, nelle premesse, denuncia la scarsa personale esperienza del perito giudiziario, che peraltro non ha spiegato tutto e si è dimostrato contraddittorio, e di seguito ribadisce le argomentazioni dell’istanza, dopo aver in uno evidenziato che mai vennero in passato rifiutati chiarimenti di perizie, e che dar per scontata l’emanazione di un atto di accusa costituisce inammissibile pregiudiziale.\nA sua volta, nelle osservazioni al reclamo, il Procuratore pubblico, precisando che la sua determinazione sul seguito del procedimento è consona ai contenuti dell’art. 196 CPP, si conferma nella propria decisione, i contenuti del reclamo costituendo semplici valutazioni di parte.\nAnche la parte civile __________, nelle sue osservazioni al reclamo, sottolinea l’assenza di contraddizioni nei successivi referti del prof. __________.\n"}