{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1995-92606_2000-02-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56895&nX40_KEY=4933339&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7e77b353eecafb122fb90d74259ed83d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1995.92606"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.02.2000 INC.1995.92606"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.02.2000 INC.1995.92606"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.02.2000 INC.1995.92606"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:37:16", "Checksum": "1b6238d8065f4c734b5c2ab4258b25a4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.02.2000 INC.1995.92606\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n2.1\nIl citato art. 196 CPP consente alle parti, una volta conclusa l'istruttoria a giudizio del Procuratore pubblico nella sua attività di magistrato inquirente, di formulare istanza di complemento di inchiesta, indicando i mezzi di prova da assumere (si veda anche REP 1997 n. 107; 1998 n. 122).\nLa norma non fa che riprendere -\ne nei successivi capoversi meglio precisare - quanto disposto dall'art. 58 cpv.\n3 CPP/1941 e poi dall’art. 157 CPP/1993 (v. Messaggio aggiuntivo concernente la\nrevisione totale del CPP del 20 marzo 1991, pag. 163; Rapporto della\nCommissione speciale del Gran Consiglio del 22 luglio 1992, pag. 67), per cui\nmantiene validità la pregressa giurisprudenza in materia della Camera dei\nricorsi penali e di questa istanza di reclamo, che sottopone l'ammissibilità\ndelle prove così proposte a questo stadio del procedimento a tre concorrenti\nordini di considerazioni e presupposti: i complementi di prove devono essere\nmotivati per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta\nconnessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di\nprova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza\nalle successive conclusioni del Procuratore pubblico, dopo la definitiva\nchiusura dell'istruttoria dibattimentale, e poi - se ne sarà il caso - del\ngiudice del merito; le stesse prove devono essere di difficile produzione\nall'eventuale dibattimento, avute presenti le finalità dell'art. 189 CPP\n(corrispondente agli art. 147 CPP/1941 e 148 CPP/1993), inteso appunto tra\naltro ad assicurarne in tale sede la non interrotta assunzione (v. sentenza 24\ngennaio 1990 in re L.P., CRP 337/89; decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P.,\nGIAR 135.93.1, 21 agosto 1996 in re G.C., GIAR 512.96.1).\nQueste considerazioni permettono subito di considerare irricevibili le ripetute censure di apparente pregiudizio da parte del Procuratore pubblico. Infatti lo scopo dell’istruzione formale (art. 189 CPP) è quello di preventivamente accertare l’accusa di reato contro una determinata persona, affinché il Procuratore pubblico possa ragionatamente pronunciare l’abbandono oppure l’atto o il decreto di accusa (v. Messaggio aggiuntivo 20 marzo 1991 concernente la revisione totale del CPP, pag. 21). Tale accertamento consiste nel convincimento personale del magistrato inquirente di aver raggiunto proprio questo scopo, quindi con sufficiente materiale probatorio, per cui procede come al menzionato art. 196 cpv. 1 CPP: sarebbe assurdo e contrario a competenze e doveri del Procuratore pubblico, una conclusione da parte sua dell’attività inquirente senza determinazione sul seguito della requirenza. Altro è il discorso della fondatezza di questo pur necessario divisamento, verificabile e da verificare presso altre istanze di merito o ricorsuali: nella fase predibattimentale in questa sede nel contesto della completazione dell’istruzione formale per moto delle parti, ferme restando le considerazioni qui sopra esposte.\n2.2\nAtteso che saranno anche in discussione attività istruttorie peritali, in proposito si richiama quanto illustrato nella ricordata decisione 7 ottobre 1998 (inc. GIAR 926.95.5: si veda anche REP 1997 n. 97):\n\"Tra le prove a disposizione delle autorità inquirenti e giudicanti vi è la perizia ossia il ricorso all'esperto ogniqualvolta occorre stabilire fatti e circostanze all'accertamento dei quali siano indispensabili speciali cognizioni (art. 142 cpv. 1 CPP, nella sostanza ripreso dagli art. 96 cpv. 1 CPP/1942 e 97 cpv. 1 CPP/1996, per cui vale quanto assunto nella decisione 3 maggio 1994 in re A.F., GIAR 197.94.1, come qui di seguito ribadito; v. anche decisione 19 settembre 1993 in re T.P, GIAR 353.93.1, in proposito confermata dalla sentenza 3 maggio 1994 del Tribunale federale).\nE' superfluo qui ricordare che il\nperito è collaboratore o ausiliario della giustizia per la ricerca della\nverità, limitatamente tuttavia all'approfondimento ed al chiarimento di\nproblemi tecnici, che esulano dalle competenze specifiche del magistrato, con\noggetto circoscritto ai fatti, senza emarginazione nel loro apprezzamento\ngiuridico. Al magistrato è riservata di principio ampia facoltà nella scelta\ndelle prove e quindi anche in tema di\nreferto peritale, ritenuta - comunque e sempre - perlomeno apparenza di utilità\ne pertinenza in connessione con la fattispecie inquisita, secondo le\nimputazioni e le conclusioni di competenza del giudice penale, nel rispetto dei\ndiritti delle parti. In più, per giustificare il ricorso al perito, occorre\ncongiuntamente - per riprendere con altre parole il testo di legge - che\ndeterminati fatti non siano ancora chiariti o sufficientemente chiariti o\nchiaribili attraverso altri mezzi di prova, e che il magistrato non abbia le\nspecifiche conoscenze professionali per giungere a tale chiarimento.\nQuando una perizia giudiziaria è stata ordinata ed eseguita, essa assume valore di prova, soggetta al libero apprezzamento del giudice di merito che vi rimane nondimeno vincolato salvo rilievi ben determinati che ne revochino in serio dubbio la credibilità (DTF 96 IV 98; 101 IV 129).\"\n3.\nIl reclamo si rivolge con particolare vigore alle perizie: secondo l'ordine cronologico di produzione, quelle del dott. __________ addirittura, in via principale, da espungere e quelle del prof. __________ da completare.\n"}