{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1995-92606_2000-02-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56895&nX40_KEY=4933339&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7e77b353eecafb122fb90d74259ed83d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1995.92606"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.02.2000 INC.1995.92606"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.02.2000 INC.1995.92606"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.02.2000 INC.1995.92606"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:37:16", "Checksum": "1b6238d8065f4c734b5c2ab4258b25a4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.02.2000 INC.1995.92606\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nN. 926.95.6L Lugano, 16 febbraio 2000\nIL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO\nDELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO\n__________\nsedente per statuire sul reclamo presentato il 1. giugno 1999 dal\ndott. __________,\n(patrocinato dagli avv.ti __________)\ncontro la decisione 21 maggio 1999 del Procuratore pubblico generale avv. __________, che ha integralmente respinto complementi di prova proposti dal reclamante nel procedimento penale contro di lui pendente per titolo di atti sessuali con persone incapaci di discernimento (art. 191 CP);\nviste le osservazioni 4 giugno 1999 del magistrato inquirente e 14 giugno 1999 della parte civile __________ (patrocinata dall'avv. __________), entrambi concludenti per la reiezione del reclamo;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto\nin fatto:\nA.\nNei confronti del dott.\n__________ è pendente un procedimento penale per titolo di atti sessuali con\npersona inetta a resistere (art. 191 CP) in danno di __________, come a\npromozione dell'accusa direttamente intimata dal Procuratore pubblico generale\nin sede di verbale del 26 ottobre 1995 (V.I. n.\nB.2, pag. 1), e di tentata coazione sessuale (art. 189 CP) in danno di\n__________, con accusa analogamente promossa in sede di verbale 24 aprile 1996\n(V.I. n. B.3, pag. 8). La fattispecie è nota per precedenti interventi di\nquesto giudice, segnatamente in materia di prove, come alle decisioni 2 agosto\n1996 (inc. GIAR 926.95.3 e 4) e 7 ottobre 1998 (inc. GIAR 936.95.5): ne\nverranno ripresi accertamenti e dettagli, in quanto necessario al presente\ndiscorso, nel seguito della motivazione.\nB.\nL'11 gennaio 1999 il Procuratore pubblico generale ha disposto il deposito degli atti, a norma dell'art. 196 CPP. Con allegato 12 febbraio 1999, entro i termini all'uopo prorogati (sino al 19 febbraio 1999: v. decisione 28 gennaio 1999 del magistrato inquirente), __________ ha postulato l'assunzione di numerose prove, nonché l'estromissione dagli atti processuali della perizia allestita dal dott. __________.\nCon decisione 21 maggio 1999, il magistrato inquirente ha respinto integralmente le domande dell'accusato: ha fatto seguito il reclamo in oggetto, che le ripropone tutte. Ricordato che tanto il magistrato inquirente, quanto la parte civile __________, con le rispettive osservazioni, chiedono la reiezione integrale del reclamo, si osserva che delle contrapposte argomentazioni delle parti si terrà conto più innanzi ed in quanto necessario per evitare inutili ripetizioni.\nIl dott. __________, con lettera 5 marzo 1999, e quindi a termine scaduto per i complementi, ha ancora prodotto la \"dichiarazione spontanea\" 3 marzo 1999 di __________, per essere versata agli atti istruttori e con la richiesta di assunzione testimoniale del dichiarante \"affinché il suo racconto possa poi essere sottoposto, nel corso del suo interrogatorio, al Prof. __________ \". Non risulta che seguito abbia avuto in istruttoria questo intervento, salvo l'implicita acquisizione del testo prodotto, né di esso è poi parola nel contesto qui pendente.\ne considerando\nin diritto:\n1.\n__________ - in quanto formalmente accusato - è indubitabilmente legittimato ad impugnare il rifiuto del Procuratore pubblico generale di assumere complementi di prova, non solo per la disposizione di massima dell’art. 280 CPP, ma specificamente per quella relativa alla completazione dell’istruttoria di cui all’art. 196 cpv. 5 CPP.\nIl reclamo, tempestivo a norma di legge (art. 281 cpv. 1 CPP), è allora ricevibile in ordine.\n2.\nIl reclamo inizia con diffuso esposto dei principi che regolano l'assunzione delle prove in istruttoria, rispettosa della presunzione di innocenza , mentre il rifiuto dei proposti complementi sarebbe \"la palese dimostrazione di un'istruttoria basata sulla PRESUNZIONE DI COLPEVOLEZZA\". Un particolare riguardo è riservato ai criteri di allestimento di una perizia medico-legale, ai quali non corrisponderebbero quelli dei referti in atti.\nQui vengono richiamate le interpretazioni giurisprudenziali, che sorreggono le decisioni di questa autorità giudiziaria.\n"}