- Del resto i due intermediari __________ e __________, che consegnarono gli assegni a Lugano senza che __________ conoscesse la loro identità, non avevano alcuna garanzia giuridica, da parte del reclamante, circa l’effettiva trasmissione dei grossi importi di denaro incassati a favore degli effettivi beneficiari finali. - Inoltre __________ ebbe ad affermare (verbale di interrogatorio dinnanzi al Procuratore pubblico del 17 marzo 1998, pag. 5): “dai colloqui telefonici che essi [__________e __________, n.d.r.] avevano con quelli che mi sembravano i beneficiari dell’operazione, mi sembrò di capire che loro stessi avevano firmato gli assegni, anche se questo è poi risultato un falso.