{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-12-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1995-42104_2000-12-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=57111&nX40_KEY=4933321&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "20e5426326e9c514704e1c0ca16007be"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1995.42104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 18.12.2000 INC.1995.42104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 18.12.2000 INC.1995.42104"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 18.12.2000 INC.1995.42104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:04:04", "Checksum": "001eed0be8e5a52230eead77c332a60d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 18.12.2000 INC.1995.42104\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.\nIl Procuratore pubblico, nelle sue osservazioni 2 novembre 1998, si è riconfermato nel suo rifiuto al complemento istruttorio richiesto, esponendo una serie di ragioni che, dopo verifica da parte di codesto giudice, vanno protette alla luce delle considerazioni che seguiranno.\nDa parte sua la parte civile __________, con allegato 6 novembre 1998, ha osservato come il vero intento del reclamante sarebbe stato quello di ritardare il giudizio, essendo chiara la fattispecie inquisita, che viene succintamente analizzata.\n6.\nPer meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o anche in altro momento dell’istruttoria (art. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazioni e presupposti: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono quindi avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato d’accusa o abbandono, sino a, se del caso, quelle del giudice di merito; le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. REP 1998 nr.122; già in sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).\nSe, in particolare per\nl’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di\nessere sentito (v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306,\nconsid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert,\nEMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6\nCEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in\napplicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare\nrispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem\nrichterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert,\nloc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il\nmagistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende\nAntwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die\nWahrheitsfindung nicht für\nbeachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6\nCEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3.\nAufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321)\n“wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”.\nDi conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito\nrifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert,\nloc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v.\ndecisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1,).\n"}