{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-12-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1995-42104_2000-12-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=57111&nX40_KEY=4933321&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "20e5426326e9c514704e1c0ca16007be"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1995.42104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 18.12.2000 INC.1995.42104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 18.12.2000 INC.1995.42104"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 18.12.2000 INC.1995.42104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:04:04", "Checksum": "001eed0be8e5a52230eead77c332a60d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 18.12.2000 INC.1995.42104\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nnN. 421.95.4 L Lugano, 18 dicembre 2000\nIL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO\nDELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO\n__________\nsedente per statuire sul reclamo presentato il 22 ottobre 1998 da\n__________\n(patrocinato dall’avv. __________)\ncontro la decisione 12 ottobre 1998 del Procuratore pubblico avv. __________, che ha respinto complementi di prova nel procedimento pendente contro il reclamante per titolo di tentata truffa, ricettazione e falsità in documenti;\nviste le osservazioni 2 novembre 1998 del magistrato inquirente e 6 novembre 1998 della parte civile __________ (patrocinata dall'avv. __________), concordemente concludenti per la reiezione del reclamo;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto e considerato\nin fatto e in diritto:\n1.\nIl 16 maggio 1995 l’__________\npresentò denuncia penale contro ignoti, per titolo di furto, appropriazione\nindebita e truffa, spiegando che alcuni giorni prima una persona, risultata poi\nessere il reclamante, si era presentata\nalla Banca __________, con cinque assegni di fr. 2 Mio., della allora\n__________, per un importo complessivo di fr. 10 Mio. Gli assegni sarebbero\nstati emessi dalla __________ a favore di una non meglio precisata __________.\nSecondo la denuncia, __________ aveva chiesto di verificare se gli assegni\nerano in ordine per poi, verosimilmente, incassarli. A detta della denunciante,\ngli assegni facevano parte di un blocchetto di 20 pezzi, scomparsi dagli uffici\ndi __________ agli inizi di settembre dell’anno precedente e le firme dei\ndirigenti dell’__________, apposte sugli stessi, erano falsificate. La\ndenunciante chiese quindi il sequestro degli assegni, già provvisoriamente\nbloccati dalla Banca __________.\nDa precisare che l’avente diritto economico della __________, fondata a Vaduz il 30 gennaio 1995, risultò essere l’accusato che aprì un conto presso la Banca __________ il 10 maggio 1995 (doc. _4 dell'inc. MP 3017/95, con allegati), quindi in stretta correlazione temporale con l’operazione oggetto dell’inchiesta.\n2.\nIl 18 maggio 1995 l’allora Procuratrice pubblica avv. __________, arrestò __________ con contestuale promozione dell’accusa per titolo di tentata truffa e ricettazione, per aver detenuto, a scopo di incasso, gli assegni sequestrati.\nL’accusato ha spiegato di aver ricevuto gli assegni da due cittadini italiani, a lui noti solo per nome (tali __________ e __________), che poi sono risultati essere __________ e __________ entrambi residenti nella zona di Roma. Essi gli avrebbero riferito di aver ricevuto il suo nominativo da funzionari della Banca __________ (__________e __________), istituto con il quale egli aveva avuto rapporti di lavoro. In un primo incontro, avvenuto in un bar di Roma, essi avrebbero incaricato __________ di incassare gli assegni che poi gli consegnarono a Lugano.\nIl reclamante è stato infine liberato in data 23 giugno 1995, dietro versamento di una cauzione di fr. 50'000\n3.\nCon l’inizio del 1998 il\nprocedimento è stato assunto dal Procuratore pubblico avv. __________, il\nquale, dopo una serie di accertamenti (in particolare l’interrogatorio del 17\nmarzo 1998 dell’accusato. con contestuale estensione\ndell’accusa al reato di falsità in documenti), ha proceduto al deposito degli\natti in data 14 settembre 1998 (doc. _), con termine poi prorogato al 9 ottobre\n1998 (doc. _), quando l’accusato ha presentato istanza di complemento\nd’inchiesta, di cui si dirà nel seguito essendo del tutto analoga al gravame\noggetto della presente decisione.\nCon decisione 12 ottobre 1998, il magistrato inquirente ha respinto l’istanza rilevando come la fattispecie imputabile a __________ fosse chiaramente riscontrabile dagli atti a disposizione nell’incarto.\n4.\nCon tempestivo reclamo 22 ottobre 1998 (e prodotto da parte legittimata, come richiesto dagli art. 280 segg. CPP, per cui è data la sua ricevibilità in ordine) __________ critica la reiezione da parte del magistrato inquirente della sua domanda di complemento istruttorio per una serie di ragioni.\nInnanzitutto la decisione si avvera insufficientemente motivata, scaturendo da una superficiale conoscenza dell’incarto da parte del magistrato inquirente subentrante. A tale proposito l’accusato formula una richiesta in ordine, affinché codesto giudice richieda preliminarmente una motivazione più dettagliata da parte del magistrato inquirente: tale richiesta, ancorché di dubbia validità procedurale, risulta superata dagli eventi, e quindi priva d’oggetto, avendo il Procuratore pubblico fornito, nelle sue osservazioni 2 novembre 1998, esaurienti spiegazioni, come si dirà nel prosieguo. Il reclamante esprime poi varie critiche al rifiuto del complemento istruttorio, critiche che verranno riprese più sotto per quanto necessarie al presente giudizio.\nSi osserva in ogni modo che le censure di merito contenute nel reclamo e tendenti ad un’interpretazione più favorevole delle azioni imputate a __________, sono da considerare come un inammissibile anticipo dell’arringa difensiva e sono pertanto irricevibili in questa sede. Stesso destino d’irricevibilità, nel contesto del presente reclamo contro il rifiuto di un complemento istruttorio, spetta alla censura di non aver promosso l’accusa per ricettazione contro __________ e __________.\n__________ ripropone infine gli stessi accertamenti probatori richiesti con la sua istanza, accertamenti che verranno discussi nel dettaglio.\n"}