- il reclamo è conseguentemente accolto nella sua domanda conclusiva, con invito alla Procuratrice pubblica a procedere con la dovuta celerità nel procedimento in oggetto: non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie, la reclamante avendo per contro diritto a ripetibili commisurate all'impegno necessario per sostenere la sostanza del reclamo, escluse non pertinenti eccezioni (art. 9 cpv. 6 CPP); visti gli art. 280 ss. CPP, decide: 1. Il reclamo è accolto come ai considerandi. 2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie. 3. Lo Stato rifonderà alla reclamante fr. 250.- a titolo di ripetibili. 4. La presente decisione è definitiva.