- in questa situazione, con l'evidenza dei precedenti interventi di questo giudice, non si può fare semplice capo ad assenza di concrete sollecitazioni della parte civile per dedurne giustificazione all'oggettiva lentezza del procedere: in effetti, ed al di là della massima officiale, la reclamante ha dimostrato direttamente (con il gravame dello scorso anno e con la citata lettera del 6 settembre 1999) ed implicitamente (con l'invio di estratti societari concernenti il denunciato) di avere interesse al procedimento, per cui si è avverato ritardo corrispondente a ritardata giustizia, anche se comprensibile per il notorio aggravio delle autorità inquirenti e per l'obbligo di dare priorità