che, in diritto, é dato un ingiustificato ritardo e quindi ritardata o denegata giustizia, quando, in violazione dell’art. 4 Cost. fed., l’autorità cui compete l’emanazione di una decisione non vi pone mano oppure, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze (decisione 2 ottobre 1998 in re J.K., inc. GIAR 205.93.2 consid.