{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-07-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1995-40209_2000-07-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=57014&nX40_KEY=4933330&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ce0ed0de4453eeba624b349311821412"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1995.40209"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.07.2000 INC.1995.40209"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.07.2000 INC.1995.40209"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.07.2000 INC.1995.40209"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:41:47", "Checksum": "6601f1053234c026e2f0919ce3815361", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.07.2000 INC.1995.40209\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n- nelle sue osservazioni al reclamo, la Procuratrice pubblica considera irrilevanti ed ininfluenti i rilievi circa l'emanazione di non luoghi a procedere in altri procedimenti, i riferimenti a pretese attività collaterali di __________ e le eccezioni su di un interrogatorio (al quale la parte civile, pure avvertita, non ha partecipato), per ribadire poi di non aver ricevuto sollecitazioni da parte della reclamante e di aver peraltro dovuto \"dare la precedenza ad inchieste che vedevano coinvolte persone in stato di detenzione\", in conclusione rimettendosi al giudizio di questa sede;\n- dagli atti processuali, dopo la decisione 30 luglio 1999, emergono sul seguito dell'inchiesta i seguenti scarni dati: con lettera 6 settembre 1999, la reclamante ha chiesto di dare celere seguito al procedimento; il 26 settembre 1999, la magistrata inquirente ha staccato le citazioni per l'interrogatorio del 17 novembre 1999 di __________; in effetti il denunciato è stato interrogato in tale data, alla presenza del suo patrocinatore e del perito contabile ed in assenza dei rappresentanti delle parti civili; il 2 marzo 2000, copia del verbale è stata inviata alla reclamante, come a sua richiesta; il 6 marzo, 23 maggio e 14 giugno 2000 la reclamante ha inviato alla Procuratrice pubblica fotocopie di estratti del FUSC rispettivamente del FU, senza particolari osservazioni;\n- in questa situazione, con l'evidenza dei precedenti interventi di questo giudice, non si può fare semplice capo ad assenza di concrete sollecitazioni della parte civile per dedurne giustificazione all'oggettiva lentezza del procedere: in effetti, ed al di là della massima officiale, la reclamante ha dimostrato direttamente (con il gravame dello scorso anno e con la citata lettera del 6 settembre 1999) ed implicitamente (con l'invio di estratti societari concernenti il denunciato) di avere interesse al procedimento, per cui si è avverato ritardo corrispondente a ritardata giustizia, anche se comprensibile per il notorio aggravio delle autorità inquirenti e per l'obbligo di dare priorità alle fattispecie con accusati in arresto preventivo (art. 176 cpv. 3 CPP);\n- esulano per contro dal presente contesto le altre censure contenute nel reclamo ed in particolare quella sui contenuti dell'interrogatorio 17 novembre 1999 di __________, censura in quest'ultimo caso viziata dalla mancata presenza e partecipazione e d'altro canto alquanto tardiva;\n-\nil reclamo è conseguentemente accolto nella sua domanda conclusiva, con\ninvito alla Procuratrice pubblica a procedere con la dovuta celerità nel\nprocedimento in oggetto: non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie,\nla reclamante avendo per contro diritto a ripetibili commisurate all'impegno\nnecessario per sostenere la sostanza del reclamo, escluse non pertinenti\neccezioni (art. 9 cpv. 6 CPP);\nvisti gli art. 280 ss. CPP,\ndecide:\n1. Il reclamo è accolto come ai considerandi.\n2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.\n3. Lo Stato rifonderà alla reclamante fr. 250.- a titolo di ripetibili.\n4. La presente decisione è definitiva.\n5. Intimazione:\n- avv. __________, per sé e per la reclamante (con copia delle osservazioni della magistrata inquirente);\n- Procuratrice pubblica avv. __________ (con l'incarto 1274/1999 di ritorno).\ngiudice __________"}