{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-10-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1995-115_2001-10-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59631&nX40_KEY=4931441&nTrefferzeile=31&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2cbe3703ecfe15d7c14826a1534cde17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1995.115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.10.2001 INC.1995.115"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.10.2001 INC.1995.115"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.10.2001 INC.1995.115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:55:47", "Checksum": "fae9831977a3258e57527d712439d165", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.10.2001 INC.1995.115\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nN. 1.1995.15 L Lugano, 25 ottobre 2001\nIL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO\nDELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO\n__________\nsedente per statuire sul reclamo presentato 12/15 ottobre 2001 da\n__________\n(patrocinato dall'avv. __________)\ncontro la decisione 1. ottobre 2001 del Procuratore pubblico avv. __________ di consegna all'Amministrazione del fallimento __________ della pistola sequestrata al reclamante;\npreso atto della comunicazione 24 ottobre 2001 del magistrato inquirente, con l'accertamento della tardività del reclamo, di cui viene conseguentemente chiesta la reiezione in ordine;\ncostatato in effetti che:\n- la decisione impugnata, datata 1. ottobre 2001, è stata spedita lo stesso giorno al reclamante, per raccomandata da Bellinzona con il numero di impostazione __________;\n- accertamenti presso l'Ufficio di distribuzione di __________, danno quell'invio siccome ritirato il 2 ottobre 2001, giorno e data quindi dell'intimazione a norma di legge, quale conoscenza del provvedimento, impugnabile entro i successivi dieci giorni, come al rimedio di diritto correttamente indicato in calce alla menzionata decisione (art. 280 ss. CPP);\n-\nil 3 ottobre 2001 __________ ha qui inoltrato un \"ricorso a\ntitolo cautelativo\", adducendo sua assenza all'estero sino al\nsuccessivo 9 ottobre 2001, ma senza veruna motivazione sul merito del gravame:\nil giorno successivo questo giudice ha comunicato al reclamante l'impossibilità\ndi\nlegge di prorogare il termine ricorsuale (art. 19 cpv. 1 e 281 cpv. 1 CPP),\nattirando l'attenzione sulla sua scadenza il 12 ottobre 2001, venerdì (nella\nprudenziale presunzione di ricevimento della decisione impugnata il 2 ottobre\n2001, poi appunto così avveratasi);\n- il reclamo motivato porta la data del 12 ottobre 2001, corrispondente al decimo e ultimo giorno utile per presentarlo (art. 281 cpv. 1 CPP), ma è stato consegnato alla posta tre giorni dopo e cioè il 15 ottobre 2001 (numero di impostazione __________), quindi tardivamente;\nper cui in diritto:\n- non può che conseguirne decisione di irricevibilità dell'impugnativa, ribadita l'assenza di motivazione dell'atto primitivo del 2 ottobre 2001 e la tardività di quello del 12 ottobre 2001, con carico di spese giudiziarie (art. 39 cpv. 1 TG), rimanendo riservato il ricorso alla Camera dei ricorsi penali, trattandosi di materia attinente a sequestro (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP);\nvisti i citati articoli di legge,\ndecide:\n1. Il reclamo è irricevibile.\n2. La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 20.- sono a carico del reclamante.\n3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione.\n4. Intimazione:\n- avv. __________, per sé e per il reclamante;\n- Procuratore pubblico avv. __________.\ngiudice __________"}