{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-05-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1993-49903_2000-05-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56943&nX40_KEY=4933334&nTrefferzeile=42&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "17c7ff7dae674f0d29dfb50ac974f485"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1993.49903"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 02.05.2000 INC.1993.49903"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 02.05.2000 INC.1993.49903"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 02.05.2000 INC.1993.49903"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:39:28", "Checksum": "9cd0511d2d98ec9726a415d8eea78a3c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 02.05.2000 INC.1993.49903\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n2.\nIl citato art. 196 CPP consente alle parti, una volta conclusa l'istruttoria a giudizio del Procuratore pubblico nella sua attività di magistrato inquirente, di formulare istanza di complemento di inchiesta, indicando i mezzi di prova da assumere (si veda anche REP 1997 n. 107; 1998 n. 122).\nLa norma non fa che riprendere - e nei successivi capoversi meglio precisare - quanto disposto dall'art. 58 cpv. 3 CPP/1941 e poi dall’art. 157 CPP/1993 (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del CPP del 20 marzo 1991, pag. 163; Rapporto della Commissione speciale del Gran Consiglio del 22 luglio 1992, pag. 67), per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza in materia della Camera dei ricorsi penali e di questa istanza di reclamo, che sottopone l'ammissibilità delle prove così proposte a questo stadio del procedimento a tre concorrenti ordini di considerazioni e presupposti: i complementi di prove devono essere motivati per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni del Procuratore pubblico, dopo la definitiva chiusura dell'istruttoria dibattimentale, e poi - se ne sarà il caso - del giudice del merito; le stesse prove devono essere di difficile produzione all'eventuale dibattimento, avute presenti le finalità dell'art. 189 CPP (corrispondente agli art. 147 CPP/1941 e 148 CPP/1993), inteso appunto tra altro ad assicurarne in tale sede la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990 in re L.P., CRP 337/89; decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., GIAR 135.93.1, 21 agosto 1996 in re G.C., GIAR 512.96.1).\nSi aggiunge e si ribadisce che i mezzi di prova indicati devono essere convenientemente motivati (sentenze 24 gennaio 1990 in re F.P., CRP 339/89; 29 gennaio 1991 in re G.G., CRP 284/91; decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.94.1), non spettando al magistrato inquirente di chiedere completamento della corrispondente istanza (ad esempio per le domande da porre ai testimoni indicati: sentenza 15 maggio 1991 in re A.Z., CRP 103/91), e che saranno respinte prove generiche o irrilevanti o costituenti un doppione di quelle già assunte (REP 1980 pag. 381).\n3.\nA rigore la richiesta di rettifica di un verbale non costituisce mezzo di prova, semmai lo sarebbe quella di un nuovo interrogatorio per fornire una nuova versione, come pertinentemente osservato dalla parte civile. Comunque quanto postulato in proposito è privo di fondamento e per più ragioni:\n- all'audizione di __________ da parte del Procuratore pubblico del 16 settembre 1999 era presente, con altri, il patrocinatore del reclamante ed entrambi hanno sottoscritto il verbale, come alla conclusiva formula non solo di rito (\"Letto, approvato e firmato in due copie originali\");\n- anche in corso di audizione vi è stata rilettura di quanto verbalizzato, dopo la contestata frase (pag. 8 cpv. 2: \"Viene riletta la verbalizzazione con spiegazioni accessorie dell'avv. __________ al suo cliente il quale conferma di aver ben compreso quanto verbalizzato e che ciò corrisponde a quanto successo\";\n- come giustamente ha fatto presente il Procuratore pubblico non vi è contraddizione tra le due frasi citate dal reclamante, in quanto \"ricevuta\" e \"garanzia\" hanno significati diversi e possono coesistere o no;\n- non è stato fornito nessun riferimento tale da far apparire la contestata messa a verbale quale manifesto errore.\n4.\nGli altri mezzi di prova ancora in discussione sono di certo in relazione con la fattispecie inquisita, ma sono privi degli altri requisiti posti dalla giurisprudenza per la loro ammissione e segnatamente sufficiente motivazione in uno con pertinenza.\n4.1\nMeraviglia che l'istanza del 19 novembre 1999 abbia assunto la necessità del confronto tra __________ e __________, in quanto prova mai assunta, quando ciò era avvenuto poco più di due mesi prima - il 16 settembre 1999 - dinnanzi al Procuratore pubblico ed alla presenza dei rispettivi patrocinatori. Non essendo stata fornita altra motivazione, la richiesta era d'entrata irricevibile.\nOra, con nuova parvenza di motivazione, il confronto è chiesto siccome da esperire dopo la produzione della pure postulata perizia, senza migliore concreta giustificazione. Ciò è poco, sicuramente tardivo e semmai - di principio - prematuro: infatti solo dopo l'eventuale acquisizione della perizia (e non è comunque qui il caso, per quanto si vedrà in appresso), nel contesto del nuovo deposito degli atti a norma dell'art. 196 cpv. 4 CPP, avrebbe senso una simile richiesta, ovviamente motivata.\n4.2\nAnche la primitiva richiesta di allestimento di perizia contabile non è assistita da apprezzabile motivazione, senza rimedio in questa direzione nel reclamo ora in discussione.\nA parte inutile e gratuita denigrazione dell'attività degli agenti inquirenti e della collaborazione della parte civile e la riproduzione - nel gravame - di un memoriale dell'accusato, dagli allegati di quest'ultimo non emergono quali siano oggettivamente le carenze della documentazione e della sua correlazione con la fattispecie inquisita, i quesiti da sottoporre al perito e le loro proprie finalità. Di contro e per quanto imputato a __________, e cioè circoscritte malversazioni da accertare segnatamente in punto a consapevolezza ed intenzione, una perizia contabile non è di alcuna utilità, come a ragione fatto presente dal Procuratore pubblico.\n"}