- ci si potrebbe chiedere se il silenzio di oltre tre mesi dopo l'indicazione di emanazione del sofferente atto di accusa entro la fine dell'anno, termine quindi non ancora esaurito, giustifichi il reclamo in discussione, ma la valutazione va fatta sul complessivo lasso dello stallo in cui รจ rimasto il procedimento, nonostante manifestato interesse del reclamante alla sua conclusione, per cui: si deve riconoscere una situazione di ritardata giustizia, quale omissione a norma dell'art. 280 CPP (sentenza 20 giugno 2001 della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale in re P.M., che ha ritenuto eccessiva la durata di oltre otto anni di un procedimento, indipendentemente dalla