- il reclamante, dopo aver riassunta la situazione processuale, evidenzia e lamenta "un inaccettabile ritardo nel procedere, imputabile all'autorità inquirente", non più giustificabile dal "notorio carico di procedimenti del Ministero pubblico", con necessità quindi di ordinare l'emanazione senza indugio dell'atto di accusa; - le stringate osservazioni del magistrato inquirente danno atto della ritardata giustizia, ritenuto che "il Ministero pubblico farà il possibile per emanare la decisione in tempi brevi";