1P.429/2001), ha respinto il gravame confermando l’argomentazione della CRP (v. sentenza 22 febbraio 2002 della I Corte di diritto pubblico, cit., consid. 2.3 p. 4-5), ed aggiungendo che comunque la ricorrente, in quanto non vittima LAV, non era comunque legittimata ad impugnare un giudizio con cui sia stato pronunciato l’abbandono di un procedimento penale, la pretesa punitiva spettando infatti unicamente allo Stato (loc. cit., consid. 2.1 p. 3);