La magistrata inquirente con decisione 22 dicembre 1998, ha rifiutato il complemento considerando in sostanza che le perquisizioni e i sequestri bancari precedenti, in particolare quello presso gli istituti ticinesi ordinato il 10 giugno 1992 dal Giudice istruttore sostituto, sono stati completi ed esaurienti. Del resto un eventuale bisogno di ulteriori sequestri sarebbe semmai giĆ  dovuto emergere dalla documentazione sin qui acquisita.